PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al fine di garantire la continuità nel diritto allo studio degli alunni con disabilità, i docenti specializzati in attività di sostegno con contratto a tempo indeterminato, prima di poter chiedere il trasferimento su posto disciplinare, permangono sul posto organico di sostegno per un periodo non inferiore a dieci anni, assicurando comunque il sostegno allo stesso alunno per la durata di un intero grado di istruzione.

Art. 2.

      1. Al termine del periodo minimo di permanenza obbligatoria su posti per il sostegno all'integrazione scolastica, previsto dall'articolo 1, i docenti, con apposita domanda, possono permanere negli stessi posti con diritto ad incentivi.
      2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono indicati con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di apposita contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro della pubblica istruzione, della mancanza di accordo delle parti, decorsi tre mesi dalla loro convocazione.

Art. 3.

      1. I docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, possono, con apposita domanda, chiedere il trasferimento su posto disciplinare

 

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ovvero permanere sul posto di sostegno e avvalersi degli incentivi disposti dal medesimo decreto.

Art. 4.

      1. L'incarico a tempo determinato dei docenti assegnati per il sostegno permane per tutta la durata del grado scolastico frequentato dall'alunno con disabilità certificata.

Art. 5.

      1. All'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, le parole da: «nelle aree disciplinari» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di un unico elenco risultante dalle diverse graduatorie relative alle rispettive classi di concorso».
      2. All'articolo 40, comma 3, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, le parole: «ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria,» sono soppresse.

Art. 6.

      1. I docenti specializzati in attività di sostegno costituiscono una risorsa professionale in dotazione alle singole comunità scolastiche e svolgono una funzione di sostegno metodologico specifico agli altri docenti del consiglio di classe ai fini dell'integrazione dell'alunno con disabilità certificata con i compagni di classe e con l'intera comunità scolastica.
      2. All'inizio di ogni anno scolastico, prima dell'inizio delle lezioni, tutti i docenti delle classi cui sono iscritti alunni con disabilità certificata sono tenuti a programmare il progetto didattico personalizzato di integrazione, che prevede anche la realizzazione di idonee attività formative svolte da esperti segnalati anche dalle associazioni di persone con disabilità e dei loro familiari.

 

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      3. Gli interventi didattici dei docenti specializzati in attività di sostegno sono finalizzati allo sviluppo delle potenzialità personali dell'alunno con disabilità certifica e degli alunni della sua classe sotto il profilo dell'apprendimento, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione.
      4. Gli studenti universitari che aspirano all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado sono tenuti a frequentare corsi semestrali di almeno 200 ore concernenti gli aspetti pedagogici, didattici ed organizzativo-giuridici relativi all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
      5. Chiunque intenda conseguire la specializzazione per le attività didattiche di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità certificata è tenuto a frequentare corsi semestrali di almeno 600 ore.
      6. Tutti i docenti incaricati su classi con alunni con disabilità sono tenuti a corsi annuali di aggiornamento in servizio sulle problematiche dell'integrazione scolastica, sulla base di accordi sindacali decentrati.
      7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e il comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio per l'integrazione delle persone disabili, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 agosto 2006, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, come elementi essenziali delle prestazioni scolastiche, indicatori di qualità idonei a valutare per ogni classe e per ogni scuola il livello di qualità di integrazione scolastica realizzata.